SPLIT PAYMENT
L’art. 1, comma 4 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 (convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96) ha modificato le disposizioni contenute all’art. 17-ter, comma 1 D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” estendendone l’ambito di applicazione alla Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e s.m.i. .
Alla luce di tali recenti modifiche l’ARPEA è tenuta ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment), in base al quale l’IVA dovuta ai fornitori deve essere versata direttamente all’Erario.
A decorrere dal 1 luglio 2017 tutte le fatture emesse nei confronti della scrivente saranno, pertanto, assoggettate al predetto regime.
Al fine di poter gestire le fatture ai sensi del D.L. 50/2017 sarà necessario indicare sulle stesse l’annotazione “S” - Scissione dei pagamenti.
L’Agenzia è dotata di 2 contabilità distinte e separate, e adotta un Bilancio di funzionamento (per la gestione ordinaria delle entrate e delle spese dell'ente) e un Bilancio Comunitario (per la gestione delle risorse e dei progetti finanziati dall’Unione Europea), seguendo principi e regolamenti specifici.
L'adozione di due contabilità separate permette di gestire separatamente le diverse fonti di finanziamento, le risorse, i flussi e gli obblighi di ciascun bilancio, evitando commistioni e garantendo il rispetto delle norme e dei principi contabili applicabili a ciascun ambito nonché la trasparenza e l'attendibilità dei rendiconti.
Ai sensi del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/128 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli Organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza,
Articolo 8 - Contabilità degli organismi pagatori
1. Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 45 del regolamento (UE) 2021/2116 e all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Vista la specificità e la peculiarità della gestione finanziaria, anche i contributi europei di importo inferiore a 1000 euro sono pubblicati nella sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione e nell’Elenco dei Beneficiari Elenco dei beneficiari .
Dati sui pagamenti
Arpea Piemonte